Legge regionale 20 五月 2020, Ñ. 18 (BUR n. 74/2020) – Testo storico
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI COME STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA
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LO SCOPO
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa il 21 五月 2003 nonché in coerenza con le disposizioni e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 五月 1991, Ñ. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, promuove la partecipazione istituzionale dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2.[…]riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi.
3. Ai fini della presente legge per ragazzi si intendono i soggetti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.
2.[…]riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi.
3. Ai fini della presente legge per ragazzi si intendono i soggetti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.
IL NOSTRO CCRR VEDE ANCHE LA PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA.
LE FUNZIONI
Art. 2 – Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.
1. Il Consiglio comunale, o sovracomunale dei ragazzi, è autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune o dai comuni in forma associata e svolge in particolare, le seguenti funzioni:
一) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
一) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
b) promuove la conoscenza, da parte dei ragazzi, della Costituzione della Repubblica e dello Statuto del Veneto e delle rispettive funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica, nonché dell’attività e delle funzioni dell’ente locale e del rispettivo Statuto;
Ç) promuove l’informazione rivolta ai ragazzi;
ð) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
和) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.
2. Il Consiglio dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i ragazzi.
3. In particolare, il Consiglio dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
一) pubblica istruzione e servizi scolastici;
b) 闲, sport e spettacolo;
Ç) promozione all’educazione alla legalità;
ð) sicurezza stradale e circolazione;
和) politica ambientale e urbanistica;
f) iniziative culturali e sociali;
克) solidarietà ed assistenza;
h) rapporti con l’associazionismo.
h) rapporti con l’associazionismo.
QUI COMPAIONO LE NOSTRE COMMISSIONI, RAGAZ!
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento gli indirizzi per promuovere la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi anche al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni in modo libero e autonomo sulla base del regolamento adottato dal consiglio dei ragazzi.
LE RELAZIONI
Art. 3 – Rapporti con il comune.
1. I consigli comunali dei comuni del Veneto ove è stato istituito il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi:
一) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio dei ragazzi;
b) richiedono al Consiglio dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
Ç) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei ragazzi.
一) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio dei ragazzi;
b) richiedono al Consiglio dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
Ç) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei ragazzi.
LA RETE
Art. 4 – Rete regionale dei consigli dei ragazzi.
1. Per promuovere le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce, la Rete regionale dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi di seguito denominata “Rete”.
2. I compiti della Rete sono:
一) svolgere attività di supporto ai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi nonché assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali;
b) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei ragazzi;
Ç) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di altre regioni;
ð) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.
3. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili gestisce il supporto tecnico alla Rete
2. I compiti della Rete sono:
一) svolgere attività di supporto ai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi nonché assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali;
b) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei ragazzi;
Ç) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di altre regioni;
ð) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.
3. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili gestisce il supporto tecnico alla Rete
LA GIORNATA DEI CCRR
Art. 6 – La Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.
1. È istituita la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica.
2. A decorrere dal 2020 la celebrazione della giornata dei consigli dei ragazzi ha luogo nella Città di Venezia, capoluogo della Regione, in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale, presso sedi istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse in sede di Rete dei consigli dei ragazzi.
3. La Giunta regionale prevede l’indizione di avvisi per la premiazione a rotazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell’importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico. I premi sono attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.
4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede altresì ad indire un avviso per un riconoscimento a favore di uno o più comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già istituito il Consiglio dei ragazzi od organismi ad essi equiparabili e che nell’ultimo anno avevano elaborato progetti originali per promuoverne la partecipazione alla vita politica ed amministrativa locale.
2. A decorrere dal 2020 la celebrazione della giornata dei consigli dei ragazzi ha luogo nella Città di Venezia, capoluogo della Regione, in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale, presso sedi istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse in sede di Rete dei consigli dei ragazzi.
3. La Giunta regionale prevede l’indizione di avvisi per la premiazione a rotazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell’importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico. I premi sono attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.
4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede altresì ad indire un avviso per un riconoscimento a favore di uno o più comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già istituito il Consiglio dei ragazzi od organismi ad essi equiparabili e che nell’ultimo anno avevano elaborato progetti originali per promuoverne la partecipazione alla vita politica ed amministrativa locale.