Legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 (BUR n. 74/2020) – Testo storico
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI COME STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA
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LO SCOPO
Art. 1 – Finalità.
2.[…]riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi.
3. Ai fini della presente legge per ragazzi si intendono i soggetti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.
LE FUNZIONI
Art. 2 – Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.
a) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.
2. Il Consiglio dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i ragazzi.
3. In particolare, il Consiglio dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
a) pubblica istruzione e servizi scolastici;
b) tempo libero, sport e spettacolo;
c) promozione all’educazione alla legalità;
d) sicurezza stradale e circolazione;
e) politica ambientale e urbanistica;
f) iniziative culturali e sociali;
h) rapporti con l’associazionismo.
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento gli indirizzi per promuovere la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi anche al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni in modo libero e autonomo sulla base del regolamento adottato dal consiglio dei ragazzi.
LE RELAZIONI
Art. 3 – Rapporti con il comune.
a) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio dei ragazzi;
b) richiedono al Consiglio dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
c) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei ragazzi.
LA RETE
Art. 4 – Rete regionale dei consigli dei ragazzi.
2. I compiti della Rete sono:
a) svolgere attività di supporto ai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi nonché assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali;
b) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei ragazzi;
c) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di altre regioni;
d) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.
3. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili gestisce il supporto tecnico alla Rete
LA GIORNATA DEI CCRR
Art. 6 – La Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.
2. A decorrere dal 2020 la celebrazione della giornata dei consigli dei ragazzi ha luogo nella Città di Venezia, capoluogo della Regione, in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale, presso sedi istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse in sede di Rete dei consigli dei ragazzi.
3. La Giunta regionale prevede l’indizione di avvisi per la premiazione a rotazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell’importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico. I premi sono attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.
4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede altresì ad indire un avviso per un riconoscimento a favore di uno o più comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già istituito il Consiglio dei ragazzi od organismi ad essi equiparabili e che nell’ultimo anno avevano elaborato progetti originali per promuoverne la partecipazione alla vita politica ed amministrativa locale.