Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, ONU, 1989

Aver rinnovato il CCRR significa aver attuato il DIRITTO alla PARTECIPAZIONE, ossia il DIRITTO di ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE( ART. 12),  il DIRITTO ALLA LIBERTÀ di  ASSOCIAZIONE e di RIUNIRSI PACIFICAMENTE (ART. 15). L’obiettivo è partecipare attivamente, coralmente,  alla vita della comunità dei Cittadini di Eraclea!

Vediamo ora la SINTESI CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (ONU, 1989):

La Convenzione sui diritti dell’infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia.
Contempla l’intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali).

Costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, oltre ad offrire un quadro di riferimento organico nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in cinquant’anni a difesa dei diritti dei bambini.

La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.

L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e a tutt’oggi 193 Stati, un numero addirittura superiore a quello degli Stati membri dell’ONU, sono parte della Convenzione.

In quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, la Convenzione del 1989, obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.

Di fondamentale importanza è il meccanismo di monitoraggio previsto dall’art. 44: tutti gli Stati sono infatti sottoposti all’obbligo di presentare al Comitato dei Diritti dell’Infanzia un rapporto periodico (a 2 anni dalla ratifica e, in seguito, ogni 5 anni) sull’attuazione, nel loro rispettivo territorio, dei diritti previsti dalla Convenzione.

Secondo la definizione della Convenzione sono “bambini” (il termine inglese “children”, in realtà, andrebbe tradotto in “bambini e adolescenti”) gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), il cui interesse deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (art. 3).     

La Convenzione tutela il diritto alla vita (art. 6), nonché il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24), il diritto alla liberta di espressione ― DI ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE (art. 12) e ad essere informati (art. 13), il diritto alla libertà di associazione e di riunirsi pacificamente (art.15).

I bambini hanno diritto al nome, tramite la registrazione all’anagrafe subito dopo la nascita, nonché alla nazionalità (art.7), hanno  diritto di avere un’istruzione (art. 28 e 29), quello di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).

La Convenzione sollecita i Governi ad impegnarsi per rendere i diritti in essa enunciati prioritari e per assicurarli nella misura massima consentita dalle risorse disponibili.

Alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia si accompagnano due Protocolli opzionali che l’Italia ha ratificato il 9/5/2002 con legge n. 46.